Un danno per attività e cittadini, l’istituzione del Parco del Coriglianeto non riguarda più il territorio di Acri

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Un danno per attività e cittadini, l’istituzione del Parco del Coriglianeto non riguarda più il territorio di Acri.

Ecco il testo:

Proposta di legge :

Istituzione del

“Parco Naturale Regionale Valle del Coriglianeto ”

Art. 1 (Istituzione Parco Naturale Regionale Valle del Coriglianeto)

1.         La Regione Calabria, nel rispetto delle competenze costituzionali e della normativa nazionale in materia ed in particolare della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), in attuazione dell’articolo 2, lettera r) dello Statuto regionale e della legge regionale del 15 maggio 2023 n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat contemplati negli allegati alle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), e recependo con l’ attuale legge  regionale la n. 22/2023, la Direttiva (EU) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili costituendo di fatto le aree protette quali comunità energetiche rinnovabili, istituisce nel Comune di Corigliano- Rossano, il Parco naturale regionale che comprende la Valle del Coriglianeto, e l’area di Cozzo Giganti del pesco, ente con personalità di diritto pubblico che presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche di notevole interesse per tutta la Piana di Sibari.                                                                                              

Art. 2 (Finalità)

1. I Parchi naturali regionali ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono costituiti, da aree terrestri, marine, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti le coste, tali da costituire un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o biotipi di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo, nonché di valori paesaggistici, artistici e sociali.

 2.  La presente legge istitutiva del “Parco naturale regionale la Valle del Coriglianeto” che comprende  buona parte del bacino idrografico del Coriglianeto con l’abitato storico ed i manufatti presenti nell’area coriglianese a valle,  l’area Cozzo Giganti del pesco, prevede:

a)  la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale e del paesaggio, delle specie floristiche e faunistiche, delle associazioni vegetali, delle zoocenosi e dei loro habitat, dei biotopi e delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico, con particolare riferimento agli elementi tutelati dalle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche

b) la tutela, il risanamento, il restauro, la valorizzazione delle preesistenze edilizie storiche, delle emergenze architettoniche, dei manufatti e degli assetti storici del paesaggio;

c) il recupero di aree degradate nonché la ricostituzione e la difesa degli equilibri ecologici;

d) la promozione e la realizzazione di programmi di studio, di ricerca e di educazione ambientale, di percorsi didattici naturalistici e storici;

e) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese; incentiva le attività culturali e del tempo libero collegate alla corretta fruizione ambientale da parte dei cittadini;

f) la promozione della agricoltura biologica, di quella legata a modalità colturali tradizionali ed ecosostenibili e delle produzioni agroalimentari tipiche dell’area;

g) applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l’equilibrio tra l’ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché, delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, inoltre garantisce la qualificazione e la promozione delle attività economiche compatibili con le finalità istitutive del Parco e dell’occupazione locale, secondo criteri di sviluppo sostenibile;

h) promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino;

i) promuove lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l’efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;

l) la valorizzazione della cultura, della storia, delle tradizioni e delle identità locali più significative.

                                                              Art. 3 (Obiettivi gestionali)

        Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

a) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell’area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali ed allo status di conservazione delle specie animali e vegetali;

b) la gestione e la tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione situati all’interno del perimetro del Parco;

c) la gestione dei siti della Rete natura 2000 ricadenti all’interno del territorio del Parco;

d) il censimento delle popolazioni faunistiche e, se necessario, il loro controllo al fine di assicurare la funzionalità ecologica del territorio;

e) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l’informazione e l’educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;

f) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile;

g) il monitoraggio, la prevenzione ed il risarcimento dei danni prodotti alle colture agricole ed agli allevamenti da parte della fauna selvatica;

h) il coinvolgimento diretto delle aziende agricole operanti nel territorio dell’area protetta e delle loro organizzazioni professionali, alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo statuto dell’Ente di gestione.

                                                     “Art. 4 (Zonizzazione)

1. Il Parco naturale regionale si costituisce di due aree distinte:

a) La Valle del Coriglianeto;

 b) Cozzo dei Giganti del Pesco.

2. La Valle del Coriglianeto è l’area perimetrata per tutta la lunghezza del torrente, ed è caratterizzata da:

a) il bacino idrografico. Esso occupa parte territoriale sia del comune di Acri che quello di Corigliano Rossano;

b) l’intero alveo del torrente Coriglianeto e da una fascia di protezione di 100 metri per lato di larghezza che si estende per la lunghezza del torrente fino al margine sud-ovest del centro storico e da quel limite, la fascia di protezione (Zona C) avvolge l’intera area perimetrata;

 c) l’area storica di Corigliano formatasi intorno al corso d’acqua e generatasi per attività antropica conseguente.

 3. L’area perimetrata di cui al comma 2 è così caratterizzata per Zone: A; B (1); B (2); C; D.

 a) Zona A, di protezione integrale: dall’ origine del Coriglianeto sino al limite comunale di Acri. La Riserva Integrale è di eccezionale valore naturalistico, in cui l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità.

 b) Zona B (1), di protezione generale: è stabilita a monte dal confine del Comune di Acri e ricade quasi integralmente nel Comune di Corigliano Rossano così come di seguito delimitata: dal confine amministrativo di Acri (C. da Foresta) fino a 500 mt a monte della ex centrale idroelettrica (Corigliano Rossano).

 c) Zona B (2) (Comune di Corigliano Rossano): 1) dal Ponte Ferrovia TA-RC alla S.S. RAD 106 a 150 mt dalla foce del Coriglianeto. 2) l’area è definita Riserva Generale Orientata, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Rappresentano aree superficiali ad elevata naturalità.

d) Zona C (Comune di Corigliano Rossano): area esterna all’alveo del fiume caratterizzata da un perimetro di circa 100 mt di larghezza per lato. Tale perimetrazione accompagna il torrente ed il suo alveo dalla foce, come riportato in carta tecnica, fino all’origine.

e) Zona D (Comune di Corigliano Rossano), la cui area di sviluppo è limitata ai centri urbani ed alle aree limitrofe nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

1) Tratto vallivo del Coriglianeto: da 500 mt a monte della Centrale Idroelettrica sino al Ponte Ferroviario TA-RC;

2) Parte storica architettonica del borgo coriglianese strettamente connessa al torrente.

4. L’area del Cozzo dei giganti del Pesco è l’area montana, nel cuore della Sila Greca, che si affaccia sulla valle del Cino. L’oasi naturalistica presenta un bosco di Castagni millenari di notevoli dimensioni.

L’oasi dei Giganti del Cozzo del pesco è perimetrata e zonizzata come riportata in carta tecnica:

 a) Zona A- riserva naturale integrale;

b) Zona B- riserva generale orientata;

c) Zona C- fascia di protezione.”.

Art. 5 Misure di incentivazione.

Così come rilevato dalla Legge quadro sulle Aree protette n. 394/91

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell’ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell’Unione europea, statali

e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 (12):

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per l’utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

Art. 6 (Gli organi del Parco naturale regionale)

1. L’Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco regionale e ricadente nel comune di Corigliano-Rossano. Sono organi dell’Ente parco regionale:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Comunità del parco;

d) la Consulta del parco

e) il Revisore unico dei conti e un revisore supplente.

2. Gli organi dell’Ente parco regionale, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni ed i membri possono essere rinnovati una sola volta.

Art.7 (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell’ente parco, che lo presiede, e da sei membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della comunità del parco.

Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti.

2. Il consiglio direttivo:

a) predispone la proposta di piano integrato per il parco;

b) adotta il regolamento del parco;

c) approva il regolamento di contabilità del parco;

d) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;

e) approva il regolamento che disciplina l’organizzazione dell’ente;

f) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell’ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.

3. L’incarico di componente del consiglio direttivo ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art.8 (Comunità del Parco)

1. La Comunità del parco è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell’area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all’estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell’area del parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.

2. La comunità del parco:

a) adotta lo statuto del parco;

b) indica i nominativi per la nomina del presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza;

c) esprime parere obbligatorio in relazione:

1) al piano integrato per il parco;

2) all’adozione del regolamento;

3) all’adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del parco;

4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;

d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell’ente;

e) promuove l’equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica e le attività socio-economiche presenti all’interno delle aree del parco;

f) svolge funzioni di indirizzo e di promozione dell’attività dell’ente;

g) vigila sull’attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il parco;

h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.

3. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente e il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l’anno e quando ne fa richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.

4. Ai componenti della comunità del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

Art.9 (Consulta del Parco)

 1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano

l’attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei

cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1 l’ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e

consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale,

previa intesa con gli organismi di provenienza:

a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;

b) associazioni di attività di promozione turistica;

c) associazioni ambientaliste;

d) associazioni venatorie e ittiche;

e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;

f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna università calabrese.

3. La Consulta esprime proposte e pareri:

a) sui regolamenti del parco;

b) sul piano integrato per il parco;

c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento

della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della comunità del parco, previa designazione degli

organismi di provenienza, ed è presieduta dal presidente dell’ente parco che la convoca almeno ogni

sei mesi.

6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti

dallo statuto.

8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di

svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio

direttivo.

Art. 10 (Statuto dell’Ente Parco regionale Valle del Coriglianeto)

1. In conformità all’articolo 24 della legge 394/1991 e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell’ente parco e lo invia alla Giunta regionale che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

2. Lo statuto del parco prevede, in particolare:

a) la sede dell’ente;

b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;

c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, e l’eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di Comuni, secondo quanto previsto dall’articolo 17;

d) i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera c);

e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;

f) la composizione e il funzionamento della Consulta del parco di cui all’articolo 18;

g) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell’ente;

h) le forme di pubblicità degli atti.

3. Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.

4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). Esso è consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria e dell’ente parco a cui si riferisce.

Art. 11 (Piano integrato “Parco regionale naturale Valle del Coriglianeto”)

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, paesistici nonché di quelli storici, culturali, architettonici e antropologici ad essi connessi, affidata all’Ente parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, è perseguita attraverso lo strumento del Piano integrato per il Parco.

2. Il Piano integrato per il Parco è lo strumento di pianificazione e di programmazione. Oltre ad avere contenuti previsti dall’articolo 10, commi 1 e 2, della legge 394/91 e di quelli indicati dalla  L.R. n.22/2023, tiene conto altresì degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriale regionale vigenti a qualsiasi livello.

Art. 12 (Regolamento del Parco regionale naturale Valle del Coriglianeto)

Secondo quanto indicato dalla nuova Legge regionale (n.22/2023), l’Ente Parco Regionale Valle del Coriglianeto deve dotarsi di un regolamento. Il regolamento del Parco è redatto ad integrazione del regolamento dell’area protetta ed esattamente come riportata in carta tecnica allegata in funzione del diverso grado di protezione e valorizzazione del territorio dell’area stessa, e disciplina di norma le fattispecie elencate all’articolo11, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.                                                                            

Art. 13 (Sistema di bilancio dell’Ente parco naturale regionale Valle del Coriglianeto)

1.L’Ente Parco ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale che vengono formulati, controllati ed approvati secondo le modalità di legge e resi pubblici anche a mezzo stampa locale, ai sensi della L.R 10/2003 art. 23.

2. Il documento di programmazione ed il bilancio di previsione dell’Ente sono presentati alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell’anno precedente a quello cui si riferiscono.

3. Il bilancio è allegato a quello della Regione ed è sottoposto all’approvazione del Consiglio regionale.

4. Il rendiconto generale deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale ed all’Assessore ai parchi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

5. La Giunta regionale sulla base della relazione degli enti di gestione, redige una relazione generale riassuntiva che illustri l’attività regionale complessiva in materia di aree protette e ne riferisce al Consiglio regionale.

6. Nella relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione sono indicate le attività ed investimenti che l’Ente intende realizzare.

7. Costituiscono entrate dell’Ente Parco, per il conseguimento dei fini istitutivi:

a) contributi ordinari e straordinari destinati dalla Regione o da altri Enti pubblici;

b) contributi e finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;

c) lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro di cui alla legge 1 Agosto1982 n. 512;

d) redditi patrimoniali;

e) canoni delle concessioni, diritti, biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall’Ente di gestione;

f) proventi di attività commerciali e promozionali;

g) proventi delle sanzioni derivanti da inosservanze delle disposizioni;

h) altri proventi.

Art.14 (Tabellazione)

1. I confini del parco, dell’area protetta e  classificata in Zona A-B-C-D entro sei mesi dall’istituzione dello stesso ente, sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro del Parco e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la seguente indicazione:

 “Regione Calabria – “Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto”.

Art. 15 (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell’Ente gestore.

2. La Regione Calabria sostiene gli interventi previsti annualmente ai sensi dell’articolo 9 della

presente legge, unicamente attraverso l’erogazione di un contributo annuale a favore

dell’Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.

3. A decorrere dall’anno 2023 il contributo di cui al comma 2, determinato nel limite massimo

di 100.000,00 euro annui, trova copertura a valere delle risorse di cui all’articolo 26 della

legge regionale 23 aprile 2021, n. 5, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e

delle Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello

stato di previsione del bilancio 2022-2024.

4. Il contributo di cui ai commi 2 e 3 è corrisposto previa rendicontazione da parte dell’Ente

gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi

raggiunti.

Art. 16 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel

Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Pino Capalbo, sindaco di Acri

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