L’inopportunità del terzo mandato consecutivo dei sindaci
“Non c’è due senza quattro” è il titolo di un simpatico film degli anni ’80 con Terence Hill e Bud Spencer ma ben si presta a descrivere il dibattito in corso sul terzo mandato dei sindaci. Attualmente, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – Acri rientra tra questi, forse per poco, se la curva dell’andamento demografico continuerà a essere più ripida della discesa che dal Campo Sportivo porta a Duglia – il sindaco non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Diverso è il caso dei piccoli centri, dove non è previsto alcun limite, in ragione delle difficoltà nell’individuare persone disponibili ad assumere la responsabilità dell’amministrazione comunale. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, invece, il limite è di tre mandati consecutivi.
La questione è ora all’attenzione del Parlamento: a fronte di pressioni provenienti da forze politiche di diverso orientamento e appelli dell’ANCI (l’Associazione dei comuni) è possibile che, già in autunno, il limite dei due mandati venga eliminato o innalzato a tre anche nei comuni più grandi, quelli come Acri, con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Il legislatore, in materia, ha un significativo margine di manovra; come per ogni scelta legislativa, tuttavia, resta il limite della ragionevolezza: una disciplina irragionevole potrebbe essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale perché la dichiari, ove lo accerti, non compatibile con la Costituzione. Allora, il punto sembra essere un altro: il limite ai mandati consecutivi è opportuno o meno?
Credo sia opportuno e che, anzi, sia stato inopportuno negli anni attenuarlo o eliminarlo nei comuni di media o piccola dimensione. Le ragioni sono presto dette. Dopo molti anni alla guida dello stesso comune potrebbero inevitabilmente crearsi, anche in buona fede, grumi di potere e rapporti tali da rendere meno equilibrate sia la gestione amministrativa sia la competizione elettorale; la stessa azione amministrativa potrebbe essere piegata alle “esigenze” della rielezione.
Il rilievo assume maggiore importanza se si considera che il limite ai mandati consecutivi venne previsto nel 1993 contestualmente alla riforma che introdusse l’elezione diretta del sindaco. Prima di allora, il sindaco non era scelto direttamente dai cittadini, ma dal consiglio comunale. Era una figura con un rapporto particolare rispetto all’elettorato, in un sistema che prevedeva un diverso equilibrio dei poteri.
L’elezione diretta porta con sé una maggiore concentrazione della responsabilità e del potere in capo al sindaco. Proprio per questo, accanto alla legittimazione democratica, richiede limiti e strumenti capaci di favorire un ricambio alla guida dell’ente, che dovrebbe comunque essere fisiologico. In ragione di ciò, il raffronto con gli assessori e i consiglieri comunali e regionali e anche con i parlamentari è del tutto inconferente.
A favore dell’abolizione del limite dei due mandati si possono avanzare argomenti comunque non irrilevanti: che una terza rielezione favorisca la continuità dell’azione amministrativa, eviti la dispersione delle competenze acquisite e faciliti l’individuazione dei candidati alla carica di sindaco. Sono obiezioni che, pur meritando attenzione, non colgono nel segno. È spesso più l’incompetenza che la discontinuità amministrativa a far abbandonare i progetti messi a terra dalla precedente amministrazione. Più profondamente, se le scelte importanti fossero realmente condivise oltre i limiti matematici della maggioranza momentanea, non vi sarebbe motivo per cui la diversa maggioranza del domani dovrebbe disattenderle. Il sindaco uscente potrebbe mettere a disposizione della comunità le competenze acquisite anche senza esercitare un potere diretto, guadagnandone, verosimilmente, in termini di autorevolezza. In ultimo, quanto alla difficoltà dei movimenti politici nel trovare un candidato, non credo sia un’esigenza che possa essere posta sullo stesso piano di un valore più generale qual è la garanzia effettiva del ricambio democratico. Più semplicemente e provocatoriamente, ci si potrebbe anche chiedere se siano necessarie, in ogni elezione, trenta liste e trecento candidati al consiglio comunale se dopo cinque anni non emerge una nuova figura interessata e degna di ricoprire la carica di sindaco.
Il problema, allora, è un altro ed è più profondo. Non sembrano esserci, in ogni caso, ragioni sufficienti a giustificare l’eventuale superamento del limite dei due mandati. Che non è un limite assoluto, né necessariamente l’unico possibile, ma rappresenta un buon punto di equilibrio tra il diritto del sindaco di ricandidarsi e l’esigenza di garantire l’effettivo ricambio alla guida dei comuni. Il suo superamento, allora, dovrebbe eventualmente fondarsi su ben più solide ragioni. Perché, altrimenti, non quattro mandati o, direttamente, millemila?
Domenico Vigliaturo















