Revoca concessioni, interrogazione dei consiglieri Feraudo e Cofone

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INTERROGAZIONE EX ART. 23 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
I sottoscritti Nicola Feraudo e Angelo G. Cofone, nella loro qualità di Consiglieri Comunale di opposizione del Comune di Acri,
PREMETTONO

  • con apposito bando del 2011, il Comune di Acri, nell’ambito del PIP Gastia, ha assegnato, concedendogli il diritto di superficie per 99 anni, rispettivamente, n. 2 lotti (lotti 9-10) al sig. Romano Domenico, quale titolare della ditta Romix, e n. 1 lotto (lotto 7) al sig. Galasso Alfonso, quale titolare della azienda Galasso Store;
  • con successivo bando del 2019, lo stesso Comune ha assegnato, sempre concedendogli il diritto di superficie per 99 anni, n. 2 lotti (lotti 11-12) alla ditta Romix, n. 1 lotto (lotto 13) alla ditta Legno Sud di Ferraro e n. 1 lotto (lotto 8) alla ditta Galasso Store;
  • in virtù di dette concessioni sono state stipulate tra il Comune di Acri e gli assegnatari le relative convenzioni e, nello specifico, in data 15 giugno 2015 è stata stipulata la convenzione con Romix per i lotti 9 e 10, in data 28 aprile 2016 è stata stipulata la convenzione con Galasso Store per il lotto 7 ed in data 9 ottobre 2020 è stata stipulata la convenzione con Romix per i lotti 11 e 12;
  • in relazione al lotto n. 8 non risulta essere mai stata stipulata la convenzione con Galasso Store cosicché, con provvedimento del dicembre 2022, lo stesso lotto è stato rimesso a bando;
  • in relazione al lotto n. 13, invece, assegnato alla Legno Sud con bando del 2019, non è seguita alla aggiudicazione la relativa convenzione in quanto l’aggiudicataria non ha proceduto con gli adempimenti previsti preliminari alla stipula della convenzione;
  • in virtù di un fantomatico quanto inesistente, per i motivi che si diranno in appresso, diritto di prelazione, il lotto 13 è stato assegnato alla ditta Romix con la quale, in data 3 dicembre 2021, è stata stipulata la relativa convenzione.

Il bando del 2019 prevedeva che gli assegnatari di lotti con precedenti bandi potevano esercitare, limitatamente ai lotti adiacenti e non assegnati, il diritto di prelazione.

Alla luce di ciò, dunque, nel caso di specie, il diritto di prelazione si sarebbe potuto configurare solo in capo agli assegnatari con bando del 2011, per i lotti adiacenti e, trattandosi appunto di prelazione, a parità di condizioni rispetto ad un altro soggetto.
In altre parole, sempre nell’ambito del bando 2019, Galasso Store, in quanto assegnatario del lotto 7 con bando del 2011, avrebbe potuto esercitare la prelazione (se avesse ottenuto un punteggio pari ad un altro soggetto) con riferimento al lotto 8, adiacente, appunto, al lotto 7.
Così, allo stesso modo, sempre in relazione al bando 2019, Romix avrebbe potuto usufruire del diritto di prelazione in relazione ai soli lotti 8 e 11 in quanto assegnatario con precedenti bandi dei lotti 9 e 10.
Pertanto, la concessione in favore di Romix del lotto 13, operata, per come già detto, sulla base di un diritto di prelazione (inesistente a parere degli scriventi per i motivi sopra dedotti) si appaleserebbe illegittima.


Tutte le convenzioni innanzi richiamate prevedono una serie di adempimenti, tra cui, ai sensi dei rispettivi articoli n. 4, l’obbligo per l’assegnatario di dare inizio ai lavori di costruzione entro 12 mesi dall’assegnazione del lotto e ultimarli entro 3 anni dalla stipula della convenzione, pena la decadenza dalla concessione ai sensi degli articoli 5 delle rispettive convenzioni.
Risulta evidente che, nonostante siano abbondantemente decorsi i termini, in tutti i lotti in questione non solo non siano stati ultimati i lavori di costruzione, ma gli stessi non siano neppure iniziati cosicché, ai sensi dell’art. 5 delle rispettive convenzioni, il Comune di Acri avrebbe dovuto già da tempo applicare tutte le sanzioni previste tra cui la revoca della concessione.


Alla luce di quanto sopra, gli scriventi Consiglieri comunali
CHIEDONO
per quali ragioni non sono state ancora revocate le concessioni di cui alla presente interrogazione;
cosa intende fare in merito a quanto sopra l’Amministrazione comunale, specie in riferimento al lotto 13 che, per come detto, sarebbe stato illegittimamente assegnato mediante un inesistente diritto di prelazione.
Sulla questione si ritiene opportuno il parere anche del Segretario comunale.

Acri, lì 7 febbraio 2023
Nicola Feraudo, Angelo G. Cofone

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