Dimensionamento scolastico: sentenza Tar Calabria n. 01066/2025, brevi riflessioni dell’amministrazione comunale
In questa città alcuni gioiscono se l’ente comunale, per difendere in ogni sede gli interessi della collettività amministrata, non ottiene gli effetti desiderati.
Invece di fare fronte comune, si preferisce dividersi ed ergersi a Catone il Censore a tutela del “mos maiorum”….
Ci abbiamo provato a tutelare questa città di fronte ad uno scippo che noi riteniamo politico … non ci siamo riusciti e ce ne dispiace per gli studenti e per tutto il personale scolastico. Quali altri mezzi in uno stato di diritto potevano essere utilizzati? Evidentemente nessuno.
In dettaglio.
La normativa sul dimensionamento scolastico delle scuole secondarie di secondo grado attribuisce la competenza all’ente Regione e non ai Comuni e richiede finanche un parere dell’ente Provincia.
Il Comune di Acri, prendendo atto dello spopolamento demografico e della conseguente riduzione della popolazione scolastica, aveva richiesto (perché di proposta si trattava) l’accorpamento dell’Iis Acri LC LS “V. Julia” con l’Istituto Itcgt-Liceo e.s. “G.B. Falcone” con la costituzione di un’autonomia di 765 alunni e il mantenimento dell’autonomia dell’Iis Acri “Ipsia-Iti” con 551 alunni, in deroga, sia per la natura montana del Comune e sia per tutelare un territorio particolarmente fragile dal punto di vista socio-economico, isolato e inaccessibile, come previsto dalle linee guida.
Tale proposta comunale riceveva il parere favorevole della Provincia e, inopinatamente, con palese discriminazione rispetto ad altri territori viciniori, veniva non preso in considerazione dalla Regione Calabria, ente titolare della competenza per materia, che in ultimo, con deliberazione n.778 del 30.12.2024, disponeva l’accorpamento dell’Iis Acri Ipsia Iti con l’Iis Acri LC LS V. Julia – Itcg Falcone, dando via ad un’unica autonomia scolastica.
L’ente, di fronte a tale scippo, ha in un primo momento provato interlocuzioni “politiche” senza sortire alcun effetto.
Pertanto non vi era altra soluzione per cercare di tutelare questo territorio che agire giudizialmente.
Sapevamo che l’ultimo orientamento giurisprudenziale era nel senso di valutare in modo piuttosto restrittivo l’effettivo interesse dell’ente territoriale ad agire, limitandolo, per lo più, al concreto danno arrecato dalla soppressione mediante accorpamento, delle autonomie scolastiche.
Cioè avrebbero dovuto impugnare l’atto soprattutto i Dirigenti scolastici perdenti posto e il personale di segreteria con i docenti, piuttosto che l’ente territoriale, non esistendo per giurisprudenza una “dimensione ottimale” della istituzione scolastica. Tant’è!
Non accettiamo lezioni su criteri e scelte dei professionisti che hanno nella loro attività professionale dimostrato ampia competenza e sicuramente nessuno può permettersi di esprimere giudizi sulle professionalità di chicchessia, salvo poi accettare che i medesimi giudizi siano espressi su sé stessi.
Questo ente in numerose circostanze è risultato non soccombente in giudizio e nessuno si è mai preoccupato di manifestare pubblicamente apprezzamenti per l’attività del professionista incaricato e per l’agire dell’ente.
Amministrazione comunale di Acri